Vaccini e Lavoro
Vaccinazione nel contesto lavorativo
Negli ultimi mesi sentiamo continuamente parlare della vaccinazione anti Covid.
E’ spesso oggetto di discussione l’obbligatorietà della vaccinazione, l’ipotesi di reintrodurre un libretto vaccinale, o la possibilità di vincolare l’accesso ad alcuni luoghi ai soli vaccinati.
Secondo un’indagine sull’orientamento di 17 Paesi rispetto all’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid sul posto di lavoro attualmente non è previsto nessun obbligo, ma in alcuni Paesi si ipotizza di rendere il vaccino un requisito necessario per specifiche professioni e in caso di mancanza potrebbe comportare l’allontanamento dal posto di lavoro.
In Italia, come in altri Paesi, nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario senza una specifica regolamentazione legale. Il datore di lavoro però deve salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. In quest’ottica il vaccino potrebbe essere considerato come una misura di protezione sia personale che collettiva.
Nel Regno Unito, Francia e Olanda i datori di lavoro hanno la facoltà di impedire ai dipendenti non vaccinati di accedere fisicamente ai luoghi di lavoro, concordando modalità alternative per svolgere la prestazione come ad esempio in lavoro agile.
In Polonia, Austria e Germania è consentito invece il trasferimento temporaneo del dipendente in un luogo più sicuro.
Un tema specifico, sul quale si è molto discusso dall’inizio della crisi sanitaria è la protezione dei dati sanitari dei lavoratori. Solo in pochi Paesi, tra cui Germania e Polonia, i dati dei lavoratori relativi all’effettuazione o meno del vaccino possono essere utilizzati dal datore di lavoro. In altri, come in Repubblica Ceca e Russia, possono essere trattati solo in alcuni casi come ad esempio con il consenso del lavoratore. In Olanda il datore di lavoro può richiedere di conoscere le percentuali dei dipendenti sottoposti a vaccino ma il nome e cognome.
Non dimentichiamo però che l’informazione sull’aver fatto o non fatto il vaccino è un dato che fa riferimento sia allo stato di salute che a specifici orientamenti personali e come tale deve essere trattato. Il Garante Italiano si è espresso sulla questione della vaccinazione in ambito lavorativo con la pubblicazione di una serie di FAQ. Vediamo qual è la sua posizione.
Le domande più frequenti che sono state poste sono le seguenti.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni? Il medico competente può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati?
Queste sono le principali domande a cui il Garante ha dato risposta con l’intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e pubbliche amministrazioni affinché possano, seppur in un contesto emergenziale, applicare in modo corretto la disciplina sulla protezione dei dati personali al fine di evitare possibili trattamenti illeciti di dati personali di dipendenti ed evitare eventuali costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
Il Garante ha spiegato che il datore di lavoro non può in alcun modo acquisire i nominativi del personale vaccinato o copia del certificato vaccinale. Non può ricevere queste comunicazioni neanche dal medico competente o con il consenso del dipendente per via della disparità del rapporto tra titolare e interessato in ambiente lavorativo (considerando 43 del Regolamento). A vietarlo sono la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico della sicurezza sul lavoro) e le disposizioni sull’emergenza sanitaria. In questo caso, dunque, neanche il consenso del dipendente può costituire condizione di liceità del trattamento. L’unica informazione che il datore di lavoro può ricevere è il giudizio di idoneità alla mansione specifica reso dal medico competente.
La normativa da applicare nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante l’attività lavorativa è quella vigente sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008) finché non ci sarà, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, un intervento normativo da parte del legislatore che eventualmente valuti se porre la vaccinazione anti Covid come requisito per lo svolgimento di specifiche mansioni.
In questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione. Il datore di lavoro dovrà quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
Le normative vigente in materia di privacy e sicurezza sul lavoro proteggono gli interessati per non creare discriminazioni. Misure rese vane dagli interessati stessi che rendono pubblica tale informazione su piattaforme online e canali social.
Ne è un chiaro esempio Tinder, piattaforma di incontri molto nota tra coloro che cercano l’anima gemella Secondo una ricerca riferita al mercato del Regno Unito, dove le vaccinazioni sono iniziate prima, negli ultimi 2-3 mesi il numero di utenti che ha aggiunto l’informazione “vaccinazione fatta” alla loro descrizione è cresciuto del 258%.
Questo fenomeno sembra molto diffuso anche nelle altre app di incontri in cui si è visto un incremento di profili con questa informazione e un sempre maggior numero di conversazioni sul tema vaccino.
Tale informazione è stata inserita dagli utenti con lo scopo di rendere più appetibile il proprio profilo come se il vaccino fosse garanzia di immunità totale e quindi essere favoriti dagli algoritmi delle applicazioni.
E’ veramente così? Dovremmo solo aspettare e vedere.
Vuoi sapere quali sono i tuoi diritti come cittadino?
Vuoi sapere quali sono i tuoi diritti come lavoratore?
Scrivici per una consulenza privacy@deeperformance.it